IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1989, n. 38, con il quale
all'art.  2-bis  si  e'  stabilito  che  l'importo  corrispondente al
finanziamento  degli oneri contrattuali 1988-1990 del personale degli
enti  locali  veniva  ripartito  tra  gli enti locali secondo criteri
stabiliti  con  decreto  del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro  del tesoro sentite le associazioni di categorie (ANCI, UPI,
UNCEM);
  Rilevato  che l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica
3   agosto  1990,  n.  333,  ha  stabilito  in  lire  2.503  miliardi
l'ammontare del contributo reariale annuale per gli oneri discendenti
dal contratto 1988-1990 dei dipendenti degli enti locali;
  Preso  atto che con il decreto ministeriale 7 agosto 1991, e' stato
ripartito  tra  comuni,  province  e  comunita'  montane  l'onere del
contratto  per  l'anno  1991  secondo  criteri  concordati  dall'UPI,
dall'ANCI e dall'UNCEM;
  Riscontrato  che si sono verificate discondanze che gli enti locali
hanno  rilevato  in  ordine alla comunicazione relativa al numero dei
dipendenti  alla  data  del 30 giugno 1988 e che sono stati segnalati
casi di variazione tipologiche;
  Considerato   che   per  quanto  concerne  il  personale  e'  stata
considerata  come  data  di  riferimento  il  30  giugno 1988, ultimo
censimento  disponibile  del personale, mentre per la classificazione
in  tipologie  e'  stato  possibile  tenere  conto  delle  variazioni
tipolgiche  fino  all'8  agosto  1990, data di emanazione del decreto
interministeriale  relativo  alla definizione dell'onere contrattuale
1988-90.
  Rilevato  che  i  cennati  criteri  sono  stati  definiti per poter
utilizzare dati certi;
  Ritenuto,  quindi, necessario apportare le variazioni al numero dei
dipendenti,  nonche'  le  variazioni  per  i  cambi  di tipologia cui
ragguagliare  il  contributo  da  corrispondere,  per gli enti di cui
all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto;
  Visto  che  il  fondo  per gli oneri contrattuali dell'anno 1992 e'
pari a lire 2.503 miliardi;
  Ritenuto  che  in  sede  di  ripartizione  del  fondo di lire 2.503
miliardi,  si  rende  altresi'  necessario procedere ai conguagli dei
contributi  spettanti  per  gli oneri contrattuali relativi agli anni
1988-1990 e per gli oneri 1991;
  Considerato  che,  ai  fini  di prevedere i relativi capitoli dello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'interno cui
imputare  l'assegnazione  del  contributo,  e' necessario determinare
separatamente  per  ciascuna  categoria  di  enti (comuni, province e
comunita' montane) l'onere complessivo;
  Rilevato  che i costi medi 1922 per dipendente di ogni tipologia di
ente sono uguali a quelli del 1991;
  Visto,  quindi,  che  l'onere  contrattuale  per  singolo  ente  e'
costituito dal prodotto tra il costo medio relativo alla tipolgia cui
l'ente  appartiene  ed il numero degli addetti individuati dal citato
censimento;
  Preso  atto  che dal calcolo degli oneri dei singoli enti si risale
all'importo  complessivo,  distinto per ognuna delle tre categorie di
enti  ed  alle  relative percentuali da utilizzare per il riparto del
contributo erariale: comuni 88,12 per cento;province 10,85 per cento;
comunita' montane 1,03 per cento;
  Visto   il  parere  espresso  da  UPI,  ANCI,  e  UNCEM  in  merito
all'adozione dei criteri e della metodologia sopra esposta;
                               Decreta
                               Art. 1.
  Il  fondo  di lire 2.503 miliardi per il finanziamento dei maggiori
oneri  contrattuali  1992 discendente dall'applicazione del contratto
1988-1990  relativo  al  comparto  del personale degli enti locali e'
destinato  per lire 6.507.952.220 ad effettuare i conguagli a seguito
delle  variazioni  riconosciute  agli  enti locali che hanno ricevuto
importi  inferiori  per  gli  oneri  contrattuali 1988-1990 e per gli
oneri   1991   e  per  L.  2.496.492.047.780  alla  ripartizione  del
finanziamento dei maggiori oneri contrattuali per il 1992.