IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1989, n. 38, con il quale all'art. 2-bis si e' stabilito che l'importo corrispondente al finanziamento degli oneri contrattuali 1988-1990 del personale degli enti locali veniva ripartito tra gli enti locali secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro sentite le associazioni di categorie (ANCI, UPI, UNCEM); Rilevato che l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, ha stabilito in lire 2.503 miliardi l'ammontare del contributo reariale annuale per gli oneri discendenti dal contratto 1988-1990 dei dipendenti degli enti locali; Preso atto che con il decreto ministeriale 7 agosto 1991, e' stato ripartito tra comuni, province e comunita' montane l'onere del contratto per l'anno 1991 secondo criteri concordati dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM; Riscontrato che si sono verificate discondanze che gli enti locali hanno rilevato in ordine alla comunicazione relativa al numero dei dipendenti alla data del 30 giugno 1988 e che sono stati segnalati casi di variazione tipologiche; Considerato che per quanto concerne il personale e' stata considerata come data di riferimento il 30 giugno 1988, ultimo censimento disponibile del personale, mentre per la classificazione in tipologie e' stato possibile tenere conto delle variazioni tipolgiche fino all'8 agosto 1990, data di emanazione del decreto interministeriale relativo alla definizione dell'onere contrattuale 1988-90. Rilevato che i cennati criteri sono stati definiti per poter utilizzare dati certi; Ritenuto, quindi, necessario apportare le variazioni al numero dei dipendenti, nonche' le variazioni per i cambi di tipologia cui ragguagliare il contributo da corrispondere, per gli enti di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto; Visto che il fondo per gli oneri contrattuali dell'anno 1992 e' pari a lire 2.503 miliardi; Ritenuto che in sede di ripartizione del fondo di lire 2.503 miliardi, si rende altresi' necessario procedere ai conguagli dei contributi spettanti per gli oneri contrattuali relativi agli anni 1988-1990 e per gli oneri 1991; Considerato che, ai fini di prevedere i relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno cui imputare l'assegnazione del contributo, e' necessario determinare separatamente per ciascuna categoria di enti (comuni, province e comunita' montane) l'onere complessivo; Rilevato che i costi medi 1922 per dipendente di ogni tipologia di ente sono uguali a quelli del 1991; Visto, quindi, che l'onere contrattuale per singolo ente e' costituito dal prodotto tra il costo medio relativo alla tipolgia cui l'ente appartiene ed il numero degli addetti individuati dal citato censimento; Preso atto che dal calcolo degli oneri dei singoli enti si risale all'importo complessivo, distinto per ognuna delle tre categorie di enti ed alle relative percentuali da utilizzare per il riparto del contributo erariale: comuni 88,12 per cento;province 10,85 per cento; comunita' montane 1,03 per cento; Visto il parere espresso da UPI, ANCI, e UNCEM in merito all'adozione dei criteri e della metodologia sopra esposta; Decreta Art. 1. Il fondo di lire 2.503 miliardi per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1992 discendente dall'applicazione del contratto 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali e' destinato per lire 6.507.952.220 ad effettuare i conguagli a seguito delle variazioni riconosciute agli enti locali che hanno ricevuto importi inferiori per gli oneri contrattuali 1988-1990 e per gli oneri 1991 e per L. 2.496.492.047.780 alla ripartizione del finanziamento dei maggiori oneri contrattuali per il 1992.